Sul Sole 24Ore del 14 marzo scorso è stato pubblicato il contributo di Dario Deotto e Luigi Lovecchio sul tema delle prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 2345 del Codice Civile quale ulteriore disciplina nell’ambito delle garanzie.
La norma prevede che “oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni”.
Si tratta di un istituto che favorisce l’apporto da parte dei Soci di prestazioni ulteriori ed aggiuntive (ai conferimenti in danaro) tra cui le garanzie personali e reali rilasciate dagli stessi in favore di Banche ed altri Intermediari Finanziari che concedono credito alla società per la realizzazione del programma imprenditoriale.
I soci dello studio Deotto Lovecchio & Partners, insieme a Guarantee Shield, hanno elaborato procedure esclusive in applicazione dell’art. 2345 c.c. in tema di garanzie apportate dai Soci, le quali includono processi decisori di raccolta del consenso e di tutela degli stessi all’interno del rapporto sociale, oltre ad aver strutturato la clausola statutaria che prevede l’applicazione dell’esclusivo algoritmo per la determinazione del compenso per le garanzie riconoscibile ai Soci-Garanti, previsto dalla norma.
Si tratta di un istituto che fino ad oggi è stato applicato di rado, ma che sta riscuotendo un forte interessamento anche da parte di molti Notai i quali stanno inserendo già in sede di stipula di nuove costituzioni societarie la clausola che è stata ideata per disciplinare l’apporto delle garanzie da parte dei Soci.
Sotto il profilo tributario, il compenso per la prestazione di garanzia dei Soci nei riguardi della società ricade nei redditi di capitale, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), del Tuir, implicando di per sé vantaggi sia per la società che per i Soci, non operando questi ultimi in regime d’impresa.
In merito al quantum del compenso elaborato dall’esclusivo algoritmo, è già stato possibile verificarne l’efficacia in termini di determinazione al valore normale (o di mercato) confermando che non sussistono i presupposti che permettano all’Amministrazione Finanziaria di effettuare una (fondata) rettifica basata sull’antieconomicità della spesa sostenuta dalla società garantita per l’ottenimento della garanzia da parte di una persona fisica.
Ponderando non solo l’importo della garanzia, ma anche il profilo di rischio del soggetto garantito e la capienza, ovvero la patrimonializzazione netta del soggetto garante, il modello di calcolo dei compensi risponde all’esigenza di contemperare le giuste aspettative delle parti e in particolar modo:
- Garante: di ricevere un compenso che sia parametrato al profilo di rischio del soggetto garantito e in ultima istanza alla probabilità di escussione della garanzia stessa;
- Soggetto Garantito: di non remunerare il garante sic et simpliciter in base al mero valore nominale della garanzia, ma considerando anche la sua effettiva capacità finanziaria e patrimoniale e in che misura la stessa è in linea con il valore delle garanzie rilasciate.
Tra la molteplicità di fattori che utilizza l’algoritmo vi sono anche i principi OCSE contenuti nel Report “Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions” pubblicato l’11 febbraio 2020 e aggiornati con la pubblicazione di gennaio 2022, le cui logiche di remunerazione del garante che vengono adottate risultano in linea con il metodo Comparable uncontrolled price method (CUP) e sono ulteriormente affinate, in chiave equitativa e prudenziale, prevedendo specifiche covenants contrattuali che andranno a modificare di anno in anno, fino al venir meno della garanzia, il prezzo/costo della stessa in relazione a:
– l’andamento del profilo di rischio del soggetto garantito;
– l’effettiva capacità finanziaria e patrimoniale del garante.
Il modello di prezzo, predeterminato nelle sue logiche, prevede quindi modificazioni dei compensi sia al rialzo che al ribasso a seconda delle variazioni di “status” che caratterizzano il garante e il soggetto garantito nel corso della vita della garanzia stessa.