Con l’ordinanza interlocutoria n. 11486 del 30 aprile 2021, la Prima Sezione della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione il delicato tema della nullità delle fidejussioni nel caso in cui ne sia contestata la validità per violazione dell’articolo 2 della Legge Antitrust (L. n. 287 del 10/10/1990).
I quesiti posti con l’ordinanza potrebbero sembrare carenti da un punto di vista teorico, ma ci si dovrebbe attendere che le Sezioni Unite avranno molta cura dell’argomento ed andranno in profondità.
Solo un approccio “di sistema”, che tenga perfettamente conto delle fonti del nostro ordinamento, potrà permettere di fare finalmente luce su questo delicato tema, che fino ad oggi sembra essere stato affrontato troppo “in superficie”.
Diffusamente, gli addetti ai lavori, nel trattare di contratto di fidejussione fanno riferimento all’art. 1936 del codice civile, mentre la norma definisce unicamente “colui” che “si costituisce fidejussore”.
Il contratto di fidejussione, invece, è ben altro e se lo si analizza a fondo è lo stesso schema contrattuale a manifestare le proprie caratteristiche distintive:
- è un atto unilaterale (Cass. n. 742/2020);
- al suo interno vi sono unicamente obblighi per il fidejussore e non per la banca destinataria del contratto (creditore); manca quindi il principio del c.d. “sinallagma”, ovvero, sia la presenza di una prestazione da parte di un contraente, sia di una controprestazione da parte dell’altro contraente (Circ. Min. Finanze n. 165 del 24/06/1998).
Questi elementi sono visibili guardando sia la posizione del fidejussore (che risulta il mittente del contratto) sia quella del creditore (la Banca, che ne risulta destinataria) e in molti casi è presente anche la busta per l’invio del contratto, sul cui frontespizio troviamo “spettabile Banca….”
La fidejussione presenta quindi tutti i requisiti dei contratti con obbligazioni a carico dell’unico proponente, disciplinati dall’art. 1333 del codice civile, per i quali inoltre non è richiesta la forma scritta prescritta dall’art. 1350 del c.c. perché siano validi (c.d. forma ad substantiam).
E’ per questi ultimi peculiari aspetti che una fidejussione diventa valida ed efficace nel momento in cui giunge alla Banca: vale infatti la il principio della presunzione.
Al fidejussore non resta quindi che verificare, anche attraverso l’accesso ai propri dati presenti nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia o gli altri circuiti di Informazione Creditizie minori (c.d. “SIC”) se la Banca destinataria della fidejussione l’abbia resa efficace segnalandola correttamente all’interno degli stessi circuiti informativi del sistema creditizio.
In merito alla validità delle fidejussioni oggetto del rinvio alle Sezioni Unite citato in apertura del presente articolo, va ricordato che vi sono state due importanti pronunce, una del Tribunale di Verona (Ord. Trib. Verona 06/10/2020) e l’altra sempre della Cassazione (Sez. III, n. 5833 del 28/02/2019) che hanno sancito che non si tratta di contratti bancari, e che pertanto le fidejussioni non possono essere assoggettate alla normativa Antitrust (L. 287/1990).
Come abbiamo visto, infatti, si tratta di contratti unilaterali ai sensi dell’art. 1333 del codice civile.
In tema di validità delle fidejussioni, inoltre, sempre la Corte di Cassazione aveva sancito già nel 2014 e nel 2016 che la volontà di prestare garanzia può essere espressa da una persona fisica anche solo verbalmente, purché in modo inequivocabile (Cass. Civ. Sez. I, n. 3628 del 24/02/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 13539 del 13/06/2014).
Nel caso in cui le Sezioni Unite dovessero confermare quanto appena descritto, se sei una Persona Fisica non ti resterà allora altro da fare che rivolgerti a noi, unica società specializzata in Italia in grado di quantificare il Compenso per la prestazione di fidejussione o altra garanzia previsto dall’art. 44, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986).
Se non lo sapevi, hai diritto di ricevere dalla Tua Azienda un compenso per la garanzia che rilasci e che hai rilasciato nel tempo!
Con importanti vantaggi, sia per la Tua Azienda che per Te: nessun contributo INPS è previsto su tali compensi!
E in casi particolari, potresti fruire anche di una tassazione IRPEF agevolata, o anche esente.